Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, una Associazione di promozione culturale e artistica denominata “Artistation” di seguito denominata Associazione, con sede in Faenza (RA) in Via Silvio Pellico n. 16.
Art. 2 - Finalità
L’associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo: promuovere l’educazione alla cultura musicale attraverso corsi didattici, seminari/convegni e spazi dedicati alla pratica strumentale, anche in connessione con altre forme di espressione artistica e altri campi culturali; organizzare corsi di lingue straniere/traduzione, lezioni di supporto per materie scolastiche, corsi di audio/video making.
Inoltre, l’Associazione Culturale Artistation si pone di organizzare, finanziare e gestire attività di complessi bandistici o filarmoniche, comunque costituite e funzionanti, gruppi corali, complessi strumentali, gruppi folkloristici, complessi musicali, amatoriali, dilettantistici, popolari.
Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 - Soci
I soci dell'Associazione si distinguono in
Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche.
Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici.
Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.
Si specifica che tale suddivisione non comporta alcun privilegio nei confronti dei consoci.
Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.
Il numero dei soci è illimitato
Art. 5 - Ammissione dei Soci
L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.
La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.
Ai soci che perdono tale qualità, per qualsiasi causa, non è dovuto alcun rimborso delle quote sottoscritte.
Art. 6 - Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare a tutte le attività sociali;
2) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
Tutti i soci hanno l’obbligo:
1) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organismi sociali.;
2) pagare la rispettiva quota associativa fissata nella misura dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Al verificarsi di particolari eventualità, è consentito all’associazione di ricevere, da propri associati, prestiti infruttiferi con obbligo di restituzione non appena le condizioni finanziarie lo consentano.
Art. 8 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
Art. 9 - Assemblea dei Soci
L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
È di competenza dell'assemblea ordinaria:
È di competenza dell'assemblea straordinaria:
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di settembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.
L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo mediante avviso da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Art. 10 - Validità dell'assemblea
L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:
- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.
In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo non possono detenere deleghe.
Art. 12 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da n. 3 membri, di cui un Presidente, un Vice presidente e un Consigliere segretario, eletti dall'Assemblea che procede anche alla nomina delle cariche in seno allo stesso.
La durata del Consiglio in carica non potrà essere inferiore a tre anni ed è rieleggibile.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Esso è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno tre consiglieri, o di 2/3 dei soci.
La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 giorni prima. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. A parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Delle sedute viene redatto un verbale che viene letto e approvato dal Consiglio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e riportato nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo.
Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta:
Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 16 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo
L'Esercizio Sociale si apre il 1 Settembre di ogni anno e si chiude al 31 Agosto dell’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:
- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 17 - Libri sociali e registri contabili
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.
Art. 18 - Revisione dello Statuto e scioglimento
Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe e comunque senza finalità di lucro, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.
ARTISTATION Associazione Culturale - Via Silvio Pellico, 16 - Faenza (RA) • cell. 331.8196202